Esame di Avvocato 2010
Decreto 13 luglio 2010 - Bando di esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato –
sessione 2010
23 luglio 2010
(pubblicato nella G.U. n. 58 del 23 luglio 2010 – 4a serie
speciale)
IL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22
gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni
di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente
le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23
marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all’ordinamento
forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n.
261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario
per la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo
modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2 – lettera b);
l’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante
modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e degli
esami per la professione di procuratore legale; la legge 27
giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142,
recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale e di avvocato; il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101,
relativo al regolamento alla pratica forense per l’ammissione
dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n.
27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali
e a norme in materia di esercizio della professione forense; il
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante
modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto
Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari e succ. mod.,
nonché l’art. 25 D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354, che
istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di
Appello di Trento;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessità di indire una sessione di esami di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle
Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,
Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano
della Corte di Appello di Trento per l’anno 2010;
D E C R E T A
Art. 1
È indetta per l’anno 2010 una sessione di esami per
l’iscrizione negli albi degli Avvocati presso le sedi di Corti
di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova,
L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,
Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,
Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata in Bolzano
della Corte di Appello di Trento.
Art. 2
L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi
formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per
oggetto:
la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
civile;
la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice
penale;
la redazione di un atto giudiziario che
postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto
processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal
candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il
diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta
sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del
tema.
Le prove orali consistono:
nella discussione, dopo una succinta
illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative
a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale,
scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto
del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
tributario, diritto processuale civile, diritto processuale
penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e
diritto comunitario;
nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si
terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
- 14 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal
codice civile (si veda supra art. 2, n. 2), lett. a);
- 15 dicembre 2010: parere motivato in materia regolata dal
codice penale (si veda supra art. 2, n. 2), lett. b);
- 16 dicembre 2010: atto giudiziario in materia di diritto
privato o di diritto penale o di diritto amministrativo (si
veda supra art. 2, n. 2), lett. c).
Art. 4
La domanda di ammissione agli esami di cui all’art. 1, redatta
su carta da bollo, dovrà essere presentata, entro l’ 11
novembre 2010, alla Corte di Appello indicata dall’art. 9,
comma 3, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte
tra quelle indicate nel precedente art. 2, n.
3 lett. a).
Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti
documenti soggetti all’imposta di bollo (euro 14,62):
Diploma originale di laurea in
giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero documento
sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica
attestante l’avvenuto conseguimento della laurea;
certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934,
n. 37 e degli artt. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, come
sostituito dall’art. 1 legge 18 luglio 2003, n. 180 e 11 del
D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101;
Dovrà essere altresì allegata la ricevuta
della tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno) per l’ammissione
agli esami versata direttamente ad un concessionario della
riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale,
utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce
729/T. Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si
intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al domicilio
fiscale del candidato.
I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all’art. 46
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione)
limitatamente alla certificazione del conseguimento della
laurea in giurisprudenza.
I candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non
oltre i venti giorni (24 novembre 2010) precedenti a quello
fissato per l’inizio delle prove scritte, il certificato di cui
al n. 4 lett. b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sarà da
considerarsi osservato solo se il certificato perverrà -e non
sarà meramente spedito- alle Corti di Appello entro il termine
stesso, al fine di consentire alle commissioni il rispetto del
termine previsto dall’art. 17 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.
Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell’art.18,
comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono
presentare, in luogo del documento di cui al n. 4 lett. b) del
presente articolo un certificato dell’Amministrazione presso la
quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito
prescritto.
Per coloro che abbiano ricoperto la carica
di vice pretori onorari, per i vice procuratori onorari e per i
giudici onorari di tribunale, nel certificato saranno indicati
le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari
trattati.
Art. 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare
la lingua tedesca nelle prove dell’esame per l’iscrizione negli
albi degli Avvocati che si terranno presso la Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Art. 6
Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova
orale e dichiara quanti punti intende assegnare al
candidato.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo
di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti
per almeno due prove.
Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
Art. 7
I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione all’handicap nonchè
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la
Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici di cui
all’art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n. 112,
convertito in legge 18 luglio 2003 n. 180.
Roma, 13 luglio 2010
IL MINISTRO
Angelino Alfano
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